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Election day, per il referendum su Montemare è guerra tra comitati

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Il comitato del referendum per la costituzione del comune autonomo si scaglia contro la decisione dell'election day

La decisione dell’Assessorato regionale agli Enti locali di consentire la consultazione del referendum per la costituzione del cosiddetto territorio “Montemare” in comune autonomo il 12 giugno, contemporaneamente alle elezioni amministrative e ai referendum sul tema della giustizia, ha scatenato le reazione dei due fronti opposti.

 

 

LE RAGIONI DEL SI’ – Le maggiori critiche alla scelta dell’election day, sono arrivate proprio dal “Comitato per il Sì” che attraverso il proprio legale, Filippo Brianni, ha inviato una nota all’assessorato regionale, al Commissario straordinario del Comune di Messina, Leonardo Santoro e al Commissario ad acta per il referendum, Vincenzo Raitano. Nel documento, il “Comitato per il Sì” chiede, principalmente, che al Commissario ad acta, considerato unico soggetto responsabile della scelta, “di fissare le elezioni in una data che sia diversa dalle consultazioni elettorali amministrative, sia perché normativamente imposto sia per le ragioni di evidente opportunità”.

In particolare, il comitato sostiene che, secondo la normativa, “in ordine alle consultazioni della popolazione e referendum per materie di esclusiva competenza locale, tali referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionale“. Affermano, inoltre che “tale principio è espressamente richiamato anche dallo Statuto del Comune di Messina ” e che la “circostanza è stata informalmente rappresentata dal Comitato e che, quindi, l’eventuale provvedimento di fissazione delle consultazioni elettorali in coincidenza con le elezioni comunali sarebbe inevitabilmente nullo”.

Infine, il comitato si riserva “ogni eventuale azione per l’annullamento di atti che dovessero palesare profili di illegittimità nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi dal Comitato”.

 

 

 

LA RISPOSTA DEL COMITATO PER IL NO – Non si è fatta attendere la risposta dal fronte opposto.

“Appare strano – scrivono i rappresentanti del Comitato del No – ed in qualche modo sorprendente l’opposizione che il Comitato promotore del referendum su Montemare sta portando avanti in queste ore con riguardo al voto referendario consultivo fissato nell’election day del 12 Giugno, soprattutto dopo che, a seguito di un’istruttoria durata 13 anni, come afferma il Comitato stesso, si ha finalmente e definitivamente una data certa per il voto dopo i rinvii di questi anni”, ribattendo, punto su punto, alla nota che si oppone all’election day.

“Al Comitato promotore – si legge nella risposta – evidentemente è sfuggito che, alla riunione che ha portato a questa decisione, era presente anche il Commissario AD ACTA nominato dalla Regione (Dott.Raitano), così come peraltro ben evidenziato nel Comunicato del Comune di Messina citato dallo stesso Comitato”.
“Ancor più gravi e roboanti – proseguono – sono le affermazione dell’avvocato sulle presunte violazioni dell’art.8 della Legge 267/2000 e dello Statuto del Comune di Messina. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge. Cosa che, evidentemente, non ci sarebbe in questo caso poiché i difetti di assenza degli elementi essenziale e assoluta attribuzione sarebbero rilevabili solamente a seguito di emissione del provvedimento (e no, l’eventuale difetto di attribuzione di un atto funzionale all’emissione dell’atto finale non invaliderebbe in automatico quest’ultimo), men che meno il difetto di elusione del giudicato ove, anzi, il provvedimento di indizione del voto rispetterebbe proprio il recente giudicato da parte del TAR Sicilia”

Il “Comitato per il No”, inoltre, accusa il comitato promotore di aver deliberatamente strumentalizzato l’interpretazione della legge. “Nello specifico la legge statuisce che: le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale ed, in questo caso, nonostante intuitivamente si potrebbe pensare che Montemare sia competenza locale nella realtà non lo è, e questo il Comitato per il Si lo sa bene dato che l’istruttoria che loro stessi affermano di seguire da ben 13 anni è basata su una Legge Regionale, come sono Regionali i provvedimenti istruttori su Montemare e come è Regionale la nomina del Commissario AD ACTA. Dunque – prosegue la nota – pare palese che la competenza non sia affatto locale e che dunque non può applicarsi l’art.8 della Legge 267/2000 la quale, appunto, si riferisce espressamente a referendum, voti e partecipazione civica con riguardo a materie di competenza territoriale. Ancor più infondato il riferimento allo Statuto Comunale, il quale negli articoli dal 29 al 32 parla sì di Referendum ma, anche in questo caso, su materie di competenza prettamente locale come: abrogazione, totale o parziale, di un atto deliberativo di interesse generale del consiglio comunale (art.29 comma 1) o nelle materie di competenza del Consiglio Comunale (art.30 comma 1), non trattando dunque, nemmeno lontanamente, i referendum consultivi afferenti gli scorpori territoriali, normati da altra fonte non di certo locale”.
Il Comitato per il No, giudica inoltre “un attacco alla partecipazione democratica” l’ argomentazione di un possibile rischio confusione in sede di seggio e conseguente falsificazione dell’esito del voto e del quorum relativo al referendum sostenuta dai sostenitori del sì, e si scaglia anche contro la richiesta di partecipazione de questi ultimi alle riunioni per decidere la data del voto referendario che “non trova alcun fondamento giuridico se non in complessi ampliamenti al concetto di partecipazione al procedimento amministrativo”, e contro un’eventuale richiesta danni.

“Ricordiamo al Comitato promotore – concludono – che egli sono unicamente un Comitato che ha proposto un progetto senza alcun interesse se non quello di tutela del territorio, non sono i proprietari del procedimento di indizione del voto né tantomeno delle sue modalità od esito, i primi due sono infatti dettati dalla legge mentre l’ultimo dalla libera volontà dei cittadini”.

 




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